Art. 49

Art. 49

In vigore dal 19 ott 2009
1.   I beni ammessi in esenzione possono essere prestati, dati in locazione o ceduti, senza scopo di lucro, dagli istituti o dalle organizzazioni beneficiari alle persone contemplate dall’ senza che ciò comporti il pagamento dell’IVA all’importazione. 2.   Non può essere effettuato alcun prestito, alcuna locazione o cessione in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti. Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un’organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare di tale esenzione, l’esenzione resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza il bene considerato per fini che danno diritto alla concessione dell’esenzione. Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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