Art. 4
In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione è limitata ai beni personali che:
a)
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità;
b)
sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.
Gli Stati membri possono inoltre subordinare l’ammissione di beni personali in esenzione alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio di origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.
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