Art. 36
In vigore dal 19 ott 2009
1. Sono ammessi in esenzione:
a)
gli animali appositamente preparati e inviati a titolo gratuito per essere utilizzati in laboratorio;
b)
le sostanze biologiche o chimiche importate nei limiti e alle condizioni determinati all’ del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6).
2. L’esenzione prevista dal paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:
a)
a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;
b)
a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in esenzione.
Storico versioni
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