Art. 34

Art. 34

In vigore dal 19 ott 2009
Fatto salvo l’ sono ammessi in esenzione le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali destinati alla lavorazione di fondi situati nella Comunità, in prossimità immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in detto paese o territorio in prossimità immediata del territorio della Comunità.
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