Art. 33

Art. 33

In vigore dal 19 ott 2009
Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d’acqua limitrofi al territorio della Comunità da pescatori stabiliti nella Comunità, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori stabiliti nella Comunità.
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