Art. 33
In vigore dal 19 ott 2009
Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d’acqua limitrofi al territorio della Comunità da pescatori stabiliti nella Comunità, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori stabiliti nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:132:oj#art-33