Art. 29

Art. 29

In vigore dal 19 ott 2009
Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, l’esenzione è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o territorio terzo di provenienza.
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