Art. 28
In vigore dal 19 ott 2009
Sono esclusi dall’esenzione:
a)
i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;
b)
le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;
c)
i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;
d)
il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.
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