Art. 28

Art. 28

In vigore dal 19 ott 2009
Sono esclusi dall’esenzione: a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi; b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali; c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati; d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.
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