Art. 27

Art. 27

In vigore dal 19 ott 2009
Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio della Comunità abbia come causa o scopo la fusione con un’impresa stabilita nella Comunità, o l’assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività.
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