Art. 21
In vigore dal 19 ott 2009
1. Sono ammessi in esenzione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale d’una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunità per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
«alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;
b)
«corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;
c)
«necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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