Art. 19

Art. 19

In vigore dal 19 ott 2009
1.   L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione). Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari. 2.   L’importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.
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