Art. 11

Art. 11

In vigore dal 19 ott 2009
Le autorità competenti possono derogare all’, primo comma, lettere a) e b), all’, primo comma, lettere c) e d), e all’ quando, in seguito a circostanze politiche eccezionali, una persona è indotta a trasferire la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro.
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