Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ott 2009
La presente direttiva definisce l’ambito d’applicazione delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto («IVA»), di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della direttiva summenzionata. Conformemente all’articolo 131 e all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.
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