Art. 3 · Disposizioni prudenziali generali

Art. 3

Disposizioni prudenziali generali

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni prudenziali generali 1.   Fatta salva la presente direttiva, gli e da 10 a 15, l’, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica. 2.   Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa. 3.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l’istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa previamente le autorità competenti della propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione. Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE. Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione. Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente paragrafo. Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli. Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all’, paragrafo 1, lettera e). 4.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui all’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE. 5.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’ della direttiva 2007/64/CE.
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