Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II; 2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica; 3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all’, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’; 4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.
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