Art. 19 · Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

Art. 19

Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

In vigore dal 16 set 2009
Modifiche alla direttiva 2005/60/CE La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»; 2) all’, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) alla moneta elettronica quale definita nell’, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (*1), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell’ della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera. (*1)   GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7 »."
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