Art. 18 · Disposizioni transitorie

Art. 18

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’ della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica. 2.   Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l’iscrizione automatici nel registro di cui all’ degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli da parte degli istituti di moneta elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell’autorizzazione. 3.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’ della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione di cui all’ della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell’ della presente direttiva è fatto divieto di emettere moneta elettronica.
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