Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 set 2009
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:
a)
enti creditizi, quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all’, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all’articolo 38 di tale direttiva;
b)
istituti di moneta elettronica, quali definiti all’, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all’ della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità;
c)
uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;
d)
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
e)
gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.
2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.
3. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all’ della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.
4. La presente direttiva non si applica al valore monetario memorizzato su strumenti esentati come specificato all’, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.
5. La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all’, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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