Art. 9
In vigore dal 16 set 2009
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di controllo riconosciuti da essi designati per espletare le procedure di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all’aggiornamento di tale elenco.
2. Per l’autorizzazione degli organismi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri rispettano i criteri minimi di cui all’allegato III.
3. Lo Stato membro che abbia autorizzato un organismo di controllo revoca tale autorizzazione se constata che l’organismo in questione non soddisfa più i criteri minimi di cui all’allegato III.
Esso ne informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni
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