Art. 8

Art. 8

In vigore dal 16 set 2009
1.   Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar/l, fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono, a loro scelta: a) informarne un organismo di controllo autorizzato di cui all’ che, in base alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, rilascerà un attestato di idoneità di tale documentazione; oppure b) sottoporre un modello di recipiente alla certificazione CE di cui all’. 2.   Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar/l, fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sottopongono un modello di recipiente alla certificazione CE di cui all’. 3.   Prima di essere immessi sul mercato, i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1, oppure al modello approvato sono sottoposti: a) alla verifica CE di cui all’, se il prodotto PS × V è superiore a 3 000 bar/l; b) a scelta del fabbricante, se il prodotto PS × V è inferiore o pari a 3 000 bar/l e superiore a 50 bar/l: i) alla dichiarazione di conformità CE di cui all’; oppure ii) alla verifica CE di cui all’. 4.   I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di certificazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo di controllo autorizzato o in una lingua da quest’ultimo accettata.
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