Art. 7
In vigore dal 16 set 2009
1. Se constata che alcuni recipienti muniti della marcatura CE e usati conformemente alla loro destinazione possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, uno Stato membro prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne l’immissione sul mercato.
Lo Stato membro notifica senza indugio tale misura alla Commissione e spiega i motivi della sua decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a)
al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, qualora il recipiente non sia conforme alle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1;
b)
a un’imperfetta applicazione delle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1;
c)
a una lacuna delle norme armonizzate stesse di cui all’, paragrafo 1.
2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa e gli altri Stati membri.
Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle e dà esecuzione alla procedura di cui all’.
3. Se il recipiente non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati della procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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