Art. 10

Art. 10

In vigore dal 16 set 2009
1.   La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che il modello di un recipiente soddisfa le pertinenti disposizioni della presente direttiva. 2.   La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario presso un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve essere stabilito nella Comunità. La domanda contiene: a) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione dei recipienti; b) la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3. Essa è accompagnata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista. 3.   L’organismo di controllo autorizzato procede alla certificazione CE secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma. Esso esamina la documentazione tecnica di costruzione per verificarne l’idoneità, nonché il recipiente presentato. All’esame del recipiente, l’organismo: a) verifica che sia stato fabbricato in conformità della documentazione tecnica di costruzione e che possa essere utilizzato con affidamento nelle condizioni di servizio previste; b) esamina e sottopone a prove idonee per verificare la conformità dei recipienti con i requisiti essenziali che li riguardano. 4.   Se il modello soddisfa le disposizioni che lo riguardano, l’organismo di controllo autorizzato redige un attestato di certificazione CE che è notificato al richiedente. Tale attestato contiene le conclusioni dell’esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello approvato. La Commissione, gli altri organismi di controllo autorizzati e gli altri Stati membri possono ottenere copia dell’attestato e, su richiesta motivata, copia della documentazione tecnica di costruzione e dei verbali degli esami e delle prove eseguiti. 5.   L’organismo di controllo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa gli altri organismi di controllo autorizzati. L’organismo di controllo autorizzato che revochi un attestato di certificazione CE ne informa lo Stato membro che l’ha autorizzato. Quest’ultimo ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, motivando tale decisione.
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