Art. 9 · Formazione dei lavoratori

Art. 9

Formazione dei lavoratori

In vigore dal 16 set 2009
Formazione dei lavoratori Fatto salvo l’ della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta; b) i lavoratori di cui all’, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.
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