Art. 9
Formazione dei lavoratori
In vigore dal 16 set 2009
Formazione dei lavoratori
Fatto salvo l’ della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:
a)
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
b)
i lavoratori di cui all’, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.
Storico versioni
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