Art. 6
Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico
In vigore dal 16 set 2009
Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico
Allorché l’uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)
l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all’uopo incaricati;
b)
in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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