Art. 5 · Verifica delle attrezzature di lavoro

Art. 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

In vigore dal 16 set 2009
Verifica delle attrezzature di lavoro 1.   Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l’installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento. 2.   Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte: a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali; b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività. 3.   I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell’autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell’impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica. 4.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.
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