Art. 4 · Norme concernenti le attrezzature di lavoro

Art. 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

In vigore dal 16 set 2009
Norme concernenti le attrezzature di lavoro 1.   Fatto salvo l’, il datore di lavoro si procura o usa: a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell’allegato I, sempreché nessun’altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente; b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell’allegato I; c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell’allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell’allegato I. 2.   Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b). 3.   Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall’allegato II.
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