Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 set 2009
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:
a)
«attrezzatura di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro;
b)
«uso di un’attrezzatura di lavoro» qualsiasi operazione concernente l’uso di un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;
c)
«zona pericolosa» qualsiasi zona all’interno o in prossimità di un’attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
d)
«lavoratore esposto» qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e)
«operatore» il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell’uso di un’attrezzatura di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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