Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni Ai sensi della presente direttiva, s’intende per: a) «attrezzatura di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro; b) «uso di un’attrezzatura di lavoro» qualsiasi operazione concernente l’uso di un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia; c) «zona pericolosa» qualsiasi zona all’interno o in prossimità di un’attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; d) «lavoratore esposto» qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) «operatore» il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell’uso di un’attrezzatura di lavoro.
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