Art. 11 · Modifiche degli allegati

Art. 11

Modifiche degli allegati

In vigore dal 16 set 2009
Modifiche degli allegati 1.   L’aggiunta nell’allegato I di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionati nel punto 3 dell’allegato I, è adottata dal Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2, del trattato. 2.   Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE in funzione: a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro; o b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:104:oj#art-11