Art. 8 · Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Art. 8

Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

In vigore dal 16 set 2009
Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo 1.   Prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato, ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d’assicurazione «frontiera», come prova dell’esistenza di un’assicurazione conforme all’. Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria — per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli. 2.   Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.
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