Art. 7 · Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Art. 7

Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

In vigore dal 16 set 2009
Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo e che entra nel territorio in cui si applica il trattato possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.
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