Art. 6 · Ufficio nazionale d’assicurazione

Art. 6

Ufficio nazionale d’assicurazione

In vigore dal 16 set 2009
Ufficio nazionale d’assicurazione Ogni Stato membro provvede a che l’ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l’impegno previsto nell’, lettera a), in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa: a) il territorio in cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d’immatricolazione, se ne possiede uno; b) nella misura del possibile, le indicazioni relative all’assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente. Ogni Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi le informazioni di cui alle lettere a) e b) all’ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio staziona abitualmente il veicolo di cui al primo comma.
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