Art. 25 · Indennizzo

Art. 25

Indennizzo

In vigore dal 16 set 2009
Indennizzo 1.   Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l’impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l’indennizzo all’organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente agli . L’organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell’, paragrafo 2, nei confronti: a) del fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione; b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato; c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi. 2.   Il presente articolo si applica agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli .
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