Art. 23 · Centri d’informazione

Art. 23

Centri d’informazione

In vigore dal 16 set 2009
Centri d’informazione 1.   Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato: a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: i) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato; ii) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa; iii) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’ della presente direttiva e notificati ai centri di informazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; iv) l’elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall’obbligo di copertura mediante un’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2; v) riguardo ai veicoli di cui al punto iv): — il nome dell’autorità designata o dell’organismo designato a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, come responsabile dell’indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui all’, paragrafo 2, lettera a), qualora il veicolo goda della deroga di cui all’, paragrafo 1, primo comma, — il nome dell’organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all’, paragrafo 2; b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni; c) e di assistere gli aventi diritto nell’ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti da i) a v). Le informazioni di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell’immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione. 2.   Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), notificano ai centri d’informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all’. 3.   Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall’incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l’incidente: a) nome e indirizzo dell’impresa di assicurazione; b) numero della polizza d’assicurazione; e c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa. I centri di informazione cooperano tra loro. 4.   Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare: a) all’impresa di assicurazione; o b) all’ente di immatricolazione del veicolo. Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’, paragrafo 1, primo comma, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell’autorità o dell’organismo designato conformemente all’, paragrafo 1, terzo comma, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d’applicazione la procedura prevista all’, lettera a). Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’, paragrafo 2, il centro d’informazione comunica alla persona lesa il nome dell’organismo da cui dipende il veicolo nel paese in cui staziona abitualmente. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dai paragrafi da 1 a 4, i centri di informazione forniscano le informazioni ivi specificate a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’. 6.   Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.
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