Art. 20 · Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza

Art. 20

Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza 1.   Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 2.   Gli si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo: a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa; e b) che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.
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