Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 set 2009
Ambito di applicazione Le disposizioni degli si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri: a) dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno; b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l’esistenza del suddetto accordo; c) per la durata dell’accordo.
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