Art. 12
In vigore dal 16 set 2009
La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni:
a)
la nullità deve essere dichiarata in giudizio;
b)
la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi di cui ai punti da i) a vi):
i)
mancanza dell’atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;
ii)
carattere illecito o contrario all’ordine pubblico dell’oggetto della società;
iii)
mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale;
iv)
inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;
v)
incapacità di tutti i soci fondatori;
vi)
il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.
Al di fuori di questi casi di nullità, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.
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