Art. 4
In vigore dal 16 set 2009
1. Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell’attestato di navigabilità da esso rilasciato.
2. Qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per l’ambiente circostante, ciascuno Stato membro può interromperne la navigazione fino a quando i difetti constatati non siano eliminati. Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati, secondo i casi, nell’attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all’.
3. Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l’intenzione di interromperla qualora non siano eliminati i difetti constatati comunica i motivi della decisione che ha preso o che intende prendere alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all’.
4. Qualunque decisione di interruzione della navigazione presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva è motivata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire.
Storico versioni
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