Art. 9 · Scorte specifiche

Art. 9

Scorte specifiche

In vigore dal 14 set 2009
Scorte specifiche 1.   Ciascuno Stato membro può impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell’OCS istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio della Comunità. 2.   Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell’allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008: — etano, — GPL, — benzina per motori, — benzina avio, — jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), — jet fuel del tipo cherosene, — altro cherosene, — gasolio (olio combustibile distillato), — olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo), — acqua ragia minerale e benzine speciali, — lubrificanti, — bitume, — cere paraffiniche, — coke di petrolio. 3.   I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati da ciascuno Stato membro sulla base delle categorie elencate al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che, per l’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’ e relative ai prodotti inclusi nelle categorie utilizzate, l’equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all’allegato II. Per ciascuna delle categorie scelte dallo Stato membro, le scorte specifiche che quest’ultimo si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell’allegato C, punto 3.2.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali. 4.   Ciascuno Stato membro che ha deciso di mantenere scorte specifiche trasmette alla Commissione un avviso, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in cui sono indicati il livello di tali scorte che si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le categorie di scorte specifiche usate dallo Stato membro. Lo Stato membro assicura che tali scorte siano detenute per l’intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dello Stato membro a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte. L’elenco delle categorie usate da uno Stato membro resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese civile. 5.   Ciascuno Stato membro che non si è impegnato per l’intera durata di un determinato anno civile a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche assicura che almeno un terzo del suo obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei paragrafi 2 e 3. Uno Stato membro per il quale sono detenute scorte specifiche inferiori a trenta giorni redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità e l’accessibilità fisica delle sue scorte di sicurezza di cui all’ e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato membro di controllare l’uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del primo mese dell’anno civile cui fa riferimento.
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