Art. 7
Organismi centrali di stoccaggio
In vigore dal 14 set 2009
Organismi centrali di stoccaggio
1. Gli Stati membri possono istituire OCS.
Nessun Stato membro può istituire più di un OCS o altro organo analogo. Uno Stato membro può istituire il proprio OCS in qualsiasi luogo all’interno della Comunità.
Laddove uno Stato membro istituisca un OCS, questo è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro che agisce nell’interesse pubblico e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.
2. La principale finalità dell’OCS consiste nell’acquisizione, nel mantenimento e nella vendita di scorte petrolifere ai fini della presente direttiva o al fine di conformarsi ad accordi internazionali relativi al mantenimento di scorte petrolifere. Esso è l’unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per acquisire o vendere scorte specifiche.
3. Gli OCS o gli Stati membri possono, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l’acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:
a)
un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano tali scorte o all’OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri o agli OCS da essi istituiti. Lo Stato membro che istituisce l’OCS, nonché ogni Stato membro nel cui territorio saranno detenute le scorte ha il diritto di subordinare la delega alla sua autorizzazione;
b)
operatori economici. I compiti delegati non possono essere sottodelegati. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza e di scorte specifiche detenute in un altro Stato membro, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri in cui tali scorte saranno detenute.
4. Ciascuno Stato membro che dispone di un OCS gli impone l’obbligo, ai fini dell’, paragrafi 1 e 2, di pubblicare:
a)
in maniera continua informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui esso può assicurare il mantenimento per gli operatori economici o, se opportuno, per gli OCS interessati;
b)
con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire agli operatori economici i servizi relativi al mantenimento delle scorte. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, possono anche essere determinate dalle autorità nazionali competenti o secondo una procedura di concorrenza intesa a individuare la migliore offerta tra gli operatori o, ove opportuno, tra gli OCS interessati.
Gli OCS accettano tali deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Le remunerazioni dovute dagli operatori per i servizi dell’OCS non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L’OCS può subordinare l’accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dall’operatore.
Storico versioni
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