Art. 5
Disponibilità delle scorte
In vigore dal 14 set 2009
Disponibilità delle scorte
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni relative all’identificazione, alla contabilità e al controllo di tali scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tale requisito si applica anche alle scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare gli ostacoli e i gravami che potrebbero compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Ciascuno Stato membro può fissare i limiti o le condizioni supplementari alla possibilità che le sue scorte di sicurezza e le sue scorte specifiche siano detenute al di fuori del suo territorio.
2. Qualora sia necessario attuare le procedure d’emergenza previste all’, gli Stati membri vietano, ed evitano di adottare, le misure che ostacolano il trasferimento, l’uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel loro territorio per conto di un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:119:oj#art-5