Art. 3 · Scorte di sicurezza — Calcolo degli obblighi di stoccaggio

Art. 3

Scorte di sicurezza — Calcolo degli obblighi di stoccaggio

In vigore dal 14 set 2009
Scorte di sicurezza — Calcolo degli obblighi di stoccaggio 1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2012, il mantenimento a loro beneficio all’interno della Comunità e in qualsiasi momento di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio. 2.   Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell’anno civile precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all’allegato I. Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell’equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell’anno civile precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all’allegato II. 3.   Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui al citato paragrafo sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo di ciascun anno civile, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l’anno civile in questione. 4.   I metodi e le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
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