Art. 20
Procedure di emergenza
In vigore dal 14 set 2009
Procedure di emergenza
1. Gli Stati membri provvedono a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
2. Gli Stati membri dispongono in qualsiasi momento di piani di intervento da attuare in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento e provvedono a definire le misure organizzative atte a garantire l’attuazione dei piani in questione. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro piani di intervento e alle relative disposizioni di natura organizzativa.
3. Quando una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte riguarda uno o più Stati membri:
a)
gli Stati membri interessati possono usare le loro scorte di sicurezza e le loro scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in modo che possa convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;
b)
la Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di rilasciare tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche o di adottare le misure di effetto equivalente ritenute appropriate. La Commissione può agire soltanto previa consultazione del gruppo di coordinamento.
4. In mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, la Commissione informa l’AIE, ove applicabile, e collabora con esso, come opportuno, e provvede a consultare quanto prima possibile il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Quando uno Stato membro chiede la consultazione del gruppo di coordinamento, essa è organizzata entro quattro giorni al massimo dalla richiesta, a meno che lo Stato membro non accetti un termine più lungo. In base ai risultati dell’esame della situazione effettuato dal gruppo di coordinamento la Commissione stabilisce se vi sia un’interruzione grave dell’approvvigionamento.
Se si constata un’interruzione grave dell’approvvigionamento, la Commissione autorizza il rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche proposte a tal fine dagli Stati membri interessati.
5. Gli Stati membri possono rilasciare le scorte di sicurezza e le scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dalla presente direttiva nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. Se procedono in tal senso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione del volume rilasciato. La Commissione trasmette tale informazione ai membri del gruppo di coordinamento.
6. In caso di applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, gli Stati membri sono autorizzati a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dalla presente direttiva. In tal caso la Commissione, in base ai risultati della consultazione del gruppo di coordinamento e, ove applicabile, in coordinamento con l’AIE e tenendo conto in particolare della situazione dei mercati internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi, stabilisce un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono ricostituire le loro scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori.
7. Le decisioni adottate dalla Commissione in virtù del presente articolo non pregiudicano eventuali altri obblighi internazionali degli Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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