Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 set 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«anno di riferimento», l’anno civile cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;
b)
«additivi», sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;
c)
«biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla «biomassa», ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
d)
«consumo interno», il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l’allegato II, dei quantitativi consegnati nel paese per l’insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne al settore della trasformazione e le consegne alle industrie, ai trasporti, alle famiglie e ad altri settori per consumo «finale»; esso comprende altresì il consumo proprio del settore dell’energia (eccetto il combustibile di raffineria);
e)
«decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte», qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia internazionale per l’energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e/o misure addizionali;
f)
«organismo centrale di stoccaggio (OCS)», l’organo o il servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche;
g)
«interruzione grave dell’approvvigionamento», una riduzione grave e improvvisa dell’approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;
h)
«bunkeraggi marittimi internazionali», quanto previsto dall’allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
i)
«scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
j)
«scorte di sicurezza», scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell’;
k)
«scorte commerciali», scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere;
l)
«scorte specifiche», scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all’;
m)
«accessibilità fisica», le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell’effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da alleviare eventuali problemi di approvvigionamento.
Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:119:oj#art-2