Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 set 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «anno di riferimento», l’anno civile cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento; b) «additivi», sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà; c) «biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla «biomassa», ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; d) «consumo interno», il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l’allegato II, dei quantitativi consegnati nel paese per l’insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne al settore della trasformazione e le consegne alle industrie, ai trasporti, alle famiglie e ad altri settori per consumo «finale»; esso comprende altresì il consumo proprio del settore dell’energia (eccetto il combustibile di raffineria); e) «decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte», qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia internazionale per l’energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e/o misure addizionali; f) «organismo centrale di stoccaggio (OCS)», l’organo o il servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; g) «interruzione grave dell’approvvigionamento», una riduzione grave e improvvisa dell’approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte; h) «bunkeraggi marittimi internazionali», quanto previsto dall’allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008; i) «scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008; j) «scorte di sicurezza», scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell’; k) «scorte commerciali», scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere; l) «scorte specifiche», scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all’; m) «accessibilità fisica», le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell’effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da alleviare eventuali problemi di approvvigionamento. Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:119:oj#art-2