Art. 18 · Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio

Art. 18

Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio

In vigore dal 14 set 2009
Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio 1.   La Commissione può, in coordinamento con gli Stati membri, procedere a controlli per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio. Nel preparare tali controlli la Commissione tiene conto degli sforzi intrapresi da altre istituzioni e organizzazioni internazionali e consulta il gruppo di coordinamento. 2.   Il gruppo di coordinamento può accettare la partecipazione ai controlli di agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Funzionari nazionali designati dallo Stato membro sottoposto a controllo possono accompagnare le persone che effettuano il controllo. Entro una settimana dall’annuncio del controllo di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro interessato che non ha fornito alla Commissione i dati sensibili sull’ubicazione delle scorte ai sensi degli mette a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione queste informazioni. 3.   Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità e i responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche acconsentano alle ispezioni e assistano nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione a effettuare tali controlli. Gli Stati membri si assicurano in particolare che a queste persone sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione. 4.   L’esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato allo Stato membro controllato e può essere trasmesso al gruppo di coordinamento. 5.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che i funzionari, gli agenti e le altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione, come pure i membri del gruppo di coordinamento, non divulghino le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l’identità dei proprietari delle scorte. 5.   Gli obiettivi dei controlli di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti né presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti. 7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione di tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno cinque anni.
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