Art. 14 · Rilevazioni relative alle scorte commerciali

Art. 14

Rilevazioni relative alle scorte commerciali

In vigore dal 14 set 2009
Rilevazioni relative alle scorte commerciali 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul loro territorio nazionale. In tale contesto, essi assicurano la protezione dei dati sensibili ed evitano di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione. 2.   Sulla base delle rilevazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati. 3.   Le norme relative alla comunicazione e alla pubblicazione delle rilevazioni statistiche, nonché alla loro periodicità, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
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