Art. 13
Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche
In vigore dal 14 set 2009
Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche
1. Ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell’anno civile di riferimento. Se una parte delle scorte specifiche è detenuta al di fuori del territorio di uno Stato membro, esso indica in maniera dettagliata le scorte detenute in, o tramite, i diversi Stati membri e OCS interessati. Esso indica inoltre in maniera dettagliata se tali scorte gli appartengono integralmente o se invece sono di proprietà, in tutto o in parte, del suo OCS.
2. Inoltre, ciascuno Stato membro interessato compila e trasmette alla Commissione una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri o OCS che si trovano sul suo territorio, esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, per ciascuna categoria di prodotti di cui all’, paragrafo 4. Su tale rilevazione lo Stato membro indica inoltre in ciascun caso lo Stato membro o l’OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.
3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel mese civile successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.
4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
5. La portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni statistiche, come pure i termini di comunicazione delle stesse, possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono essere parimenti modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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