Art. 12
Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all’articolo 3
In vigore dal 14 set 2009
Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all’
1. Per quanto concerne il livello delle scorte da detenere ai sensi dell’, ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all’allegato IV.
2. Le norme relative alla compilazione delle rilevazioni di cui al paragrafo 1, la portata, il contenuto e la periodicità, oltre che i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono parimenti essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri non possono includere nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.
Storico versioni
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