Art. 4 · Criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi

Art. 4

Criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi

In vigore dal 31 lug 2009
Criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi 1.   Gli Stati membri verificano che i criteri minimi di efficienza per tutti i metodi di analisi siano basati su un’incertezza di misura pari o inferiore al 50 % (k = 2) stimata al livello degli standard di qualità ambientale pertinenti e su un limite di quantificazione pari o inferiore al 30 % rispetto agli standard di qualità ambientale pertinenti. 2.   In mancanza di standard di qualità ambientale per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i criteri minimi di efficienza stabiliti al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
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