Art. 73 · Riesame e relazioni

Art. 73

Riesame e relazioni

In vigore dal 13 lug 2009
Riesame e relazioni 1.   Entro il 21 agosto 2012 la Commissione riferisce sulle disposizioni emanate dagli Stati membri al fine del recepimento della presente direttiva, in particolare dell’ e degli articoli da 50 a 54. 2.   Entro il 21 agosto 2016 la Commissione verifica l’applicazione della presente direttiva e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se e in quale misura gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un mercato europeo dei materiali per la difesa e di una base industriale e tecnologica di difesa europea, compresa la situazione delle piccole e medie imprese. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa. 3.   La Commissione riesamina altresì l’applicazione dell’, paragrafo 1, valutando in particolare se sia possibile armonizzare le condizioni di reintroduzione dei candidati o degli offerenti precedentemente condannati e pertanto esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso.
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