Art. 71 · Modifica della direttiva 2004/18/CE

Art. 71

Modifica della direttiva 2004/18/CE

In vigore dal 13 lug 2009
Modifica della direttiva 2004/18/CE L’ della direttiva 2004/18/CE è sostituito dal seguente: « Appalti nei settori della difesa e della sicurezza Fatto salvo l’articolo 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (*2). La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali non si applica la direttiva 2009/81/CE in virtù degli di quest’ultima. (*2)   GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.»."
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