Art. 69 · Modificazioni

Art. 69

Modificazioni

In vigore dal 13 lug 2009
Modificazioni 1.   La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, quanto segue: a) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all’, nonché dei prospetti statistici di cui all’; b) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VI, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo. c) l’elenco di registri, dichiarazioni e certificati di cui all’allegato VII, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri. 2.   Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può modificare i seguenti elementi non essenziali della presente direttiva: a) i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l’ambito di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati; b) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all’allegato VIII, lettere a), f) e g). Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4.
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